Essere privati della possibilita' di seguire i programmi tv non causa un danno non patrimoniale o esistenziale risarcibile (Cassazione 27537/2017)
Una catena di elettrodomestici ed un venditore di apparecchi TV sono stati chiamati in giudizio a causa della mancata consegna di un apparecchio televisivo ad un compratore. Chiamati in giudizio, sia il giudice di pace che il tribunale avevano ordinato alla società venditrice di provvedere alla consegna del televisore al compratore. Questi pero' chiedeva anche un risarcimento per la violazione del suo diritto allo svago dovuta al mancato godimento dell' apparecchio. Infatti, a suo dire, il godimento di un televisore in un'abitazione avrebbe addirittura rilevanza di rango costituzionale, essendo "espressione del diritto allo svago, all'informazione ed alla cultura tutelati dagli art. 9, 21 e 24 della Carta costituzionale".
Tale richiesta era pero' stata respinta dai giudici di merito.
Ricorso in Cassazione (sostenendo che i giudici di merito avrebbero violato l'articolo 2059 del codice civile ritenendo insussistenti i danni di natura non patrimoniale) il ricorrente si vedeva dar torto anche dalla suprema Corte.
Infatti, ha precisato quest' ultima, non era sostenibile che il pregiudizio avesse inciso su diritti di rango costituzionale in misura apprezzabile in assenza di qualsiasi precisazione circa gli effetti pregiudizievoli patiti per la mancata consegna del televisore e di qualsivoglia specificazione di elementi "idonei ad asseverare, anche in via presuntiva, una incidenza in termini significativamente dannosa su situazioni giuridiche di rilievo costituzionale".
La mancata consegna del televisore e' quindi un comportamento pregiudizievole verso il compratore ma non puo' essere considerato tale da ledere un diritto costituzionale. Il ricorso veniva respinto.
Daniele Zamperini
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