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Va assicurata l’ auto da rottamare parcheggiata in area privata
Pubblicato da dzamperini in data 22/08/2021 00:00
Normative di interesse sanitario



L'obbligo di assicurare un veicolo non viene meno se lo stesso è inidoneo a circolare né se è parcheggiato in un'area privata in attesa di demolirlo. 
Lo dice la UE (Causa C-383/19 del 29/04/21)


La Corte di Giustizia Ue ha stabilito che puo’ essere esonerato dall'assicurazione civile obbligatoria solo il veicolo che venga ritirato regolarmente dalla circolazione.
Il caso riguardava un veicolo polacco, ma le conseguenze possono essere importanti per tutti.

I fatti: a febbraio 2018, il distretto di Ostrów, diventa proprietario di un veicolo immatricolato in Polonia, oggetto di confisca. Una perizia però attesta che il mezzo è in pessime condizioni e che è un rottame. Il distretto ne dispone quindi la rottamazione e il veicolo viene consegnato a un centro di demolizione, che emette un certificato attestante la radiazione del veicolo in data 22 giugno 2018.

Il Fondo di garanzia a questo punto informa il distretto di aver constatato che detto veicolo non è stato assicurato nel periodo tra il 7 febbraio e il 22 aprile 2018 per cui il distretto deve pagare una sanzione di 933 euro. 
Il distretto fa ricorso sostenendo che nel periodo suddetto non era tenuto a stipulare un'assicurazione per la responsabilità civile per due ordine di ragioni:

Primo motivo: impossibilità di stipulare l'assicurazione visto che ancora non aveva ricevuto copia dell'ordine di confisca del 20 aprile;
Secondo motivo: nel periodo suddetto il veicolo "si trovava in un parcheggio custodito e non era idoneo a circolare, di conseguenza nessun danno poteva essere causato dalla sua circolazione."

La Corte si poneva quindi il problema se un veicolo non idoneo alla circolazione  e immobilizzato su un terreno privato, vada o no assicurato.

La Corte risolve la questione attraverso l'interpretazione dell'art. 3 comma 1 della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, stabilendo che lo stesso "dev'essere interpretato nel senso che la conclusione di un contratto di assicurazione della responsabilità civile relativa alla circolazione di un autoveicolo è obbligatoria quando il veicolo di cui trattasi è immatricolato in uno Stato membro, qualora tale veicolo non sia stato regolarmente ritirato dalla circolazione conformemente alla normativa nazionale applicabile."

La definizione di veicolo non è condizionata dall'uso che ne viene fatto. Un veicolo che in un determinato momento non è idoneo a circolare non perde la sua qualità di veicolo, per cui chi ne è titolare non è esonerato d all'obbligo di assicurarlo.

L'obbligo di assicurazione non è collegato all'utilizzo del veicolo come mezzo di trasporto. L'obbligo di assicurazione non è escluso solo perché un veicolo immatricolato, in un determinato momento, non è idonea a circolare perché in pessime condizioni e quindi incapace di cagionare danni.

La sola intenzione di far demolire il mezzo non esonera il titolare dall'obbligo di assicurarlo.

Diciamoci la verita’: a quanto pare a noi poveri cittadini, la Corte Europea sembra stia allontanandosi dalla ragionevolezza verso l’ interpretazione cavillosa della norma. 

Daniele Zamperini
 
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