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Il medico obiettore deve assistere la paziente che abortisce
Pubblicato da dzamperini in data 10/10/2021 00:00
Normative di interesse sanitario


Non e’ applicabile il diritto all’ obiezione di coscienza per il medico che rifiuta di effettuare l’ ecografia per verificare l’ esito dell’ interruzione di gravidanza. Scatta il rifiuto di atti d'ufficio. (Cassazione n. 18901/2021)


I fatti: 
Un medico viene condannato dalle corti di merito per il reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328 c.p. comma 1 perché, secondo i magistrati, si è indebitamente rifiutato di eseguire i controlli ecografici pre-dimissione richiesti dalle infermiere di turno dopo una interruzione di gravidanza.

Il medico ricorreva in Cassazione sostenendo che quel tipo di ecografia e’ coperta dal diritto all’ obiezione di coscienza e che "dovrebbe essere compiuta, così come quelle che eseguite al momento in cui la donna fa rientro in ospedale, da un medico non obiettore."
Il motivo, sosteneva il medico, e’  che l'esame ecografico richiesto all'imputato, successivo alla somministrazione del farmaco ai fini della dimissione della paziente, costituisce atto necessario per "determinare l'avvenuta espulsione dell'embrione nella sua completezza, cioè l'aborto."
Non costituirebbe, percio’, prestazione esterna rispetto al diritto di obiezione solo perché non determina l'aborto.

La Cassazione respinge il ricorso, spiegando nel dettaglio soprattutto la finalità dell'esame ecografico omesso dall'imputato, precisando che l'ecografia finalizzata ad accertare il successo del processo abortivo non è coperta dalla scriminante perché non è un'attività diretta all'interruzione della gravidanza, ma meramente strumentale ad accertare l'esito del procedimento e le condizioni di salute della donna.
Di conseguenza il medico che rifiuta questo tipo di ecografia adducendo l'obiezione di coscienza commette il reato di rifiuto di atti d'ufficio.

Ricordiamo che ai sensi del comma 1 dell'art 328 c.p. "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni."

La Corte inoltre precisa che  "La legge esonera il medico obiettore dal partecipare alla procedura d'interruzione della gravidanza solo in relazione alle attività "specificamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza" e non anche per quelle di assistenza ovvero per quelle strumentali, come nel caso di specie, non a determinare l'interruzione della gravidanza ma a verificare se l'interruzione vi sia stata ed ad accertare che non vi siano rischi per le condizioni cliniche e di salute della donna. Il medico può solo rifiutarsi di causare l'aborto, chirurgicamente o farmacologicamente, ma non anche di prestare assistenza."

In ogni caso, il diritto di obiezione "trova comunque un limite nella tutela della salute della donna." 

Ora nel caso di specie il medico, nonostante i diversi solleciti delle infermiere ha deciso di non parlare con le pazienti e di non verificare neppure il loro stato di salute.

Daniele Zamperini
 
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