L’ osservanza delle linee guida non esclude la colpevolezza se esse in realta’ non sono adeguate al caso concreto. Non e’ sufficiente attenersi ad esse acriticamente. (Cass. IV pen. n. 37617/2021)
La Cassazione annullava con rinvio una sentenza in cui i giudici di merito avevano assolto un ginecologo dall'accusa di aver provocato, con il proprio comportamento omissivo, il decesso di un nascituro. Secondo la Suprema Corte, la Corte d'Appello eveva errato ritenendo esclusa la responsabilità del medico per il semplice fatto che l'attività diagnostica da questi posta in essere risultava rispondente a quanto previsto dalle linee guida dell'ospedale.
Per gli Ermellini, infatti, "giova ricordare che il formale rispetto delle linee guida vigenti presso il nosocomio non poteva (e non può) considerarsi esaustivo ai fini dell'esclusione della responsabilità del ginecologo: ciò in quanto le linee guida, lungi dall'atteggiarsi come regole di cautela a carattere normativo, costituiscono invece raccomandazioni di massima che non sollevano il sanitario dal dovere di verificarne la praticabilità e l'adattabilità nel singolo caso concreto".
Le linee guida ospedaliere, quindi, possono fornire ai medici solo delle indicazioni di massima, ma i sanitari sono in ogni caso tenuti a valutarne l'idoneità in relazione al caso concreto. Vanno sempre offerte al paziente le prestazioni mediche più appropriate, senza che l' osservanza delle linee guida non faccia venir meno l'autonomia e la responsabilità del medico nella cura del paziente. “ "non può dirsi esclusa la responsabilità colposa del medico in riguardo all'evento lesivo occorso al paziente per il solo fatto che abbia rispettato le linee guida, comunque elaborate, avendo il dovere di curare utilizzando i presidi diagnostici e terapeutici di cui al tempo la scienza medica dispone". Il concetto e’ statp poi ribadito anche dalla Legge Gelli-Bianco (l. 24/2017) ove sancisce che gli esercenti le professioni sanitarie - nell'esecuzione delle prestazioni sanitarie con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche, palliative, riabilitative e di medicina legale - sono obbligati ad attenersi alle raccomandazioni previste dalle linee guida "salve le specificità del caso concreto".
In conclusione la sentenza citata esclude ogni certezza “preventiva” per il medico in quanto ribadisce che il rispetto delle linee guida non è sufficiente ad escluderne la responsabilità tutte le volte che le stesse non risultano idonee ad essere applicate al caso specifico.
Daniele Zamperini
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