Responsabile: 
Daniele Zamperini 
O.M. Roma 19738 -
O. d. G. Lazio e Molise 073422  
daniele.zamperini@gmail.com
 
 
I Principi di questo sito 
Ordine_medici_padova.gif (3418 byte)
Patrocinato da O.M. della Provincia di Padova
Scienza e Professione
Portale Telematico di informazione scientifica e professionale



Mezzo secolo di professione Medica.

Medicina, Biologia, Psicologia, Normativa e Scienze Varie: tutto cio' che fa cultura - Sito Gratuito - Gestore Daniele Zamperini - P.IVA: 01743690586

Modules
· Home
· Archivio Generale
· Ultimi Articoli per Argomento
· Utilità scaricabili
· FAQ - Cosa faccio se...?
· Cerca in Archivio
· Archivio Cronologico
· Web Links
· Amministrazione


 
Lo smarrimento della cartella clinica va certificato all' interessato
Pubblicato da dzamperini in data 19/06/2023 00:00
Normative di interesse sanitario


Se un cittadino chiede all'Asl la propria cartella clinica senza ottenerla perché smarrita, tale circostanza va certificata dalla ASL, che deve indicare le ricerche effettuate e le ragioni per le quali non sia stata reperita (Tar Campania 899/2023)


I fatti:
Un ex paziente si rivolge all'Asl presso cui era stato ricoverato a seguito di un sinistro chiedendo l'accesso alla sua cartella clinica per poter richiedere alla Compagnia Assicurativa il risarcimento dei danni subiti.  
La ASL non soddisfa la richiesta e presenta alle Autorita’ denuncia di smarrimento della cartella stessa.
Il cittadino si rivolge al Tar per ottenere tutela dei sui diritti.

Il Tribunale amministrativo regionale accoglie il ricorso con una articolata disposizione.
Ribadisce in primo luogo il fatto che l'Asl aveva informato di aver denunciato alle autorità lo smarrimento della cartella clinica.
Tale comunicazione, tuttavia, non è sufficiente per considerare adempiuti gli obblighi che conseguono a una richiesta di accesso ai documenti della PA da parte dell’ avente diritto.
Il diritto di accesso può infatti essere esercitato fino al momento in cui la PA ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali il cittadino chiede di accedere, e qualora i documenti richiesti (che la PA dovrebbe conservare negli archivi) non risultassero esistenti, la stessa non puo’ semplicemente ignorare la richiesta, ma e’ tenuta a certificare la circostanza.

Solo con la certificazione dell'inesistenza dei documenti si consente al cittadino "di determinarsi in base a un quadro giuridico e provvedimentale completo ed esaustivo".

In altre parole solo cosi' il cittadino avra' una documentazione ufficiale che gli consenta di difendere i propri interessi.

Non e’ neppure sufficiente la sola certificazione dell’ inesistenza del documento, ma la PA a cui viene fatta richiesta di accesso deve indicare inoltre le ragioni concrete della impossibilità di esibire i documenti richiesti. 
Non basta cioe’ affermare che sono inesistenti, è necessario descrivere quali ricerche sono state effettuate e indicare le ragioni per le quali i documenti non sono stati reperiti.

Daniele Zamperini

 
Links Correlati
· Inoltre Normative di interesse sanitario
· News by dzamperini


Articolo più letto relativo a Normative di interesse sanitario:
Tutti in pensione alla stessa eta': lo dispone la CEE



Valuta Articolo
Punteggio Medio: 0
Voti: 0

Per favore, prenditi qualche secondo e vota questo articolo:

Eccellente
Molto buono
Buono
Nella media
Pessimo



Opzioni

 Pagina Stampabile Pagina Stampabile



Argomenti Associati

Normative di interesse sanitario

Sito gestito e diretto da Daniele Zamperini, Roma, Medico e Giornalista-Pubblicista - Ultima modifica strutturale della pagina: 30/09/2012 - I singoli articoli riportano la data della loro pubblicazione
All logos and trademarks in this site are property of their respective owner. The comments are property of their posters, all the rest © 2005 by me.
You can syndicate our news using the file backend.php or ultramode.txt
PHP-Nuke Copyright © 2005 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Generazione pagina: 0.44 Secondi