Condannato per omicidio colposo un medico sportivo che rilascia certificato di idoneità agonistica senza consigliare al paziente di chiarire eventuali dubbi svolgendo ulteriori esami (Cass. 20943/2023)
Uno sportivo decedeva nel corso di un allenamento ciclistico per arresto cardiaco. Il medico sportivo veniva condannato dalle Corti di merito, ritenendo provato il nesso causale tra il suo comportamento colposo e il decesso della vittima. Il comportamento colposo si era concretizzato nella sottovalutazione di alcuni elementi patologici emersi dagli esami preliminari, e dall’ omissione di qualsiasi prescrizione finalizzata all’ approfondimento della situazione.
Il medico ricorreva in Cassazione.
La Corte respingeva pero’ le argomentazioni difensive ritenendo dimostrato che la morte del ciclista fosse conseguita eziologicamente alla condotta colposa del dottore.
"L'impiego esigibile della media diligenza e perizia medica avrebbe dovuto comportare, non già la superficiale diagnosi che aveva dato luogo al rilascio del certificato di idoneità sportiva, bensì l'effettuazione di esami maggiormente approfonditi che avrebbero evitato, con ampio margine di probabilità, la morte del predetto, la quale invece, avveniva improvvisamente durante la rischiosa attività fisica espletata".
I giudici hanno percio’ accertato che la morte improvvisa della vittima poteva e doveva essere scongiurata mediante un diligente ed oculato comportamento professionale del medico sportivo, per cui, quello diverso da lui tenuto, nel caso concreto, si palesava, sotto il duplice profilo della negligenza e dell'imperizia, colposo collegato causalmente coll'evento mortale, avendo consentito l'automatica ammissione del soggetto all'attività sportiva, incompatibile con la sua situazione clinica ed essendo, di contro, razionalmente altamente credibile che la sua morte sarebbe stata evitata, se non avesse svolto l'allenamento ciclistico.
In conclusione, in caso di dubbio, approfondire sempre la situazione.
Daniele Zamperini
|