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La valutazione della diligenza medica e’ indipendente dalla specializzazione
Pubblicato da dzamperini in data 28/02/2024 00:00
Normative di interesse sanitario



Il professionista ha l'obbligo di eseguire qualsiasi prestazione necessaria nei contesti di emergena, indipendentemente dalla sua specializzazione e da quanto richiesto. (Cass. 25772/2023)


I fatti: 
una paziente era deceduta a seguito di un intervento chirurgico al femore. 
I familiari avevano iniziato un procedimento giudiziario a carico dell’ Ospedale e del medico di turno in quanto, nel periodo successivo all’ intervento la paziente aveva presentato un improvviso aggravamento, 
con alterazioni della crasi ematica e dei parametri di coagulazione. 
Il medico di turno (anestesista), a loro parere, non aveva preso le opportune misure per correggere la situzione.

La Corte territoriale aveva assolto il medico ritenendo il suo operato “non colposo” in quanto egli “non era il medico curante della paziente […] né aveva partecipato all’intervento e di conseguenza non incombeva su di lui l'obbligo di prescrivere le terapie […] e supervisionare la degenza della paziente”.

La Cassazione ha respinto questo concetto, affermando che  la Corte di appello avrebbe dovuto stabilire “la condotta alternativa corretta: vale a dire, valutare se un qualunque medico specialista in anestesia, informato del peggioramento dei parametri di coagulazione (INR) e di concentrazione di emoglobina (Hb), in una paziente avanti negli anni e sottoposta a recente intervento chirurgico, avrebbe verosimilmente tenuto una condotta conforme o difforme da quella tenuta dal medico …” specificando anche che  “la responsabilità del medico di turno notturno, per negligente assistenza d'un paziente ospedalizzato, non può essere esclusa per il solo fatto che quel medico fosse addetto ad un reparto diverso da quello ove era ricoverato il paziente”. 

Ha quindi affermato il principio secondo cui il professionista ha l'obbligo di eseguire non solo la prestazione a lui espressamente richiesta, ma anche eventuali prestazioni ulteriori quando queste siano necessarie per fronteggiare contesti di emergenza o evitare situazioni di pericolo, indipendentemente dalla speciaslizzazione e dall’ appartenenza a questo o a quel reparto ma avendo come parametro “le istruzioni terapeutiche concretamente impartite dal sanitario, con quelle suggerite dalle leges artis, e concretamente da lui esigibili, avuto riguardo alle specializzazioni possedute ed alle circostanze del caso concreto". 

Andava verificato: a) quale condotta avrebbe dovuto teoricamente tenere un professionista diligente; b) quale condotta fu concretamente tenuta; c) l’ eventuale scarto accertato e se tale scarto fosse dovuto a imperizia, imprudenza o negligenza, oppure sia giustificato da circostanze peculiari.

La sentenza di assoluzione e’ quindi stata annullata e il caso e’ stato riinviato alla Corte d’Appello perche’ rivalutasse la situazione 

Daniele Zamperini

 
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