Un medico che venga rimosso dalla Convenzione per la Medicina Generale per non aver raggiunto i parametri previsti dall’ art. 19 e mod. del Contratto Collettivo (riguardante l' obbligo di raggiongere un determinato numero minimo di assistiti) puo’ fare opposizione in quanto le cause del mancato traguardo vanno valutate in regime di fatto dal giudice ordinario.
Il TAR Emilia-Romagna (II sez., sent. 145/2009) ha reintegrato un medico che, in base all’ articolo 19 della Convenzione del 2005, era stato rimosso dagli elenchi dei convenzionati non avendo raggiunto, dopo tre anni, il numero minimo previsto di 300 assistiti. La norma pero’ indicava la possibilita’ di deroga qualora “la mancata acquisizione del minimo anzidetto sia dipendente da situazioni di carattere oggettivo”. La Convenzione attribuisce alla ASL il compito di applicare tale provvedimento, tuttavia la valutazione delle “situazioni di carattere oggettivo” impone un accertamento di fatto non soggetto a discrezionalita’ della ASL, per cui la competenza sull’ effettiva oggettivita’ della situazione di fatto va rimessa al giudice ordinario.
E’ stata quindi annullata la disposizione della ASL, per rimuovere il medico occorrera’ una procedura giudiziaria.