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Le donazioni informali (es. tra genitori e figli) possono essere esentasse
Pubblicato da dzamperini in data 05/07/2024 00:00
Normative di interesse sanitario



Le liberalita’ diverse dalle donazioni sono soggette all'imposta solo qualora l'atto venga sottoposto a registrazione Nessuna tassazione per donazioni informali tra genitori e figli. (Cass. n. 7442/2024 )


E’ un settore molto complesso, di cui cerchiamo di effettuare una sintesi, limitandoci agli aspetti interessanti il comune cittadino, da approfndire eventualmente presso strutture specialistiche, 

Premesse:
Le donazioni “formali in senso stretto”, sono caratterizzate da un arricchimento del del donatario e da un impoverimento del donatore formalmente registrate con contratto di donazione art. 769 c.c.

Le donazioni “informali”  dirette o indirette sono liberalita’ che consistono nel trasferimento di denaro o di strumenti finanziari in assenza di atto scritto attuato con modalità informali (passaggio di denaro diretto o tramite bonifico bancario), oppure di beni diversi (classico es. una casa acquistata dal genitore e intestata al figlio). 
In questi ultimi casi, pur essendo liberalità risultanti da atti soggetti alla registrazione, i contribuenti non sono obbligati alla tassazione, sussitendo al contrario una mera "opportunità" di sottoposizione a tassazione delle donazioni in esame.

I fatti: 
La Cassazione, ha esaminato l’applicabilità dell'imposta sulle liberalità diverse dalle donazioni in senso stretto, ossia tutti quegli atti di disposizione “informale” mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione. 

La Corte ha anzitutto ricordato che "… il legislatore ha previsto una disciplina per le "liberalità diverse dalle donazioni", ampio genus nel quale rientrano, e rilevano ai fini impositivi considerati dalla norma, liberalità che neppure si traducono in contratti scritti, trattandosi di meri comportamenti materiali, oppure che risultano da documenti scritti per i quali non è imposta la formalità della registrazione, per cui anche la donazione per così dire "informale" non sembra estranea, come pure è stato sostenuto in dottrina, al meccanismo di emersione oggetto di causa, atteso che l'inosservanza della forma pubblica richiesta dall'art. 782 cod. civ. e la relativa sanzione della nullità, se rilevano sul piano civilistico, a tutela del donante, nessuna conseguenza producono sul piano tributario, in ragione del principio generale affermato dall'art. 53 Cost".

In relazione alla suddetta disciplina … una circolare delle Entrate osservava che "l'imposta sulle successioni e donazioni si applica alle "liberalità indirette risultanti da atti soggetti a registrazione" (articolo 1, comma 4-bis, del TUS), nonché alle altre "liberalità tra vivi" che si caratterizzano per l'assenza di un atto scritto (soggetto a registrazione)".

La Suprema Corte ha pero’ criticato tale interpretazione avendo rilevato come la suddetta opinione "appare imprecisa e incompleta: essa, infatti, sembra evocare (e presupporre) un (invero, inesistente) generalizzato obbligo di registrazione sia delle donazioni (diverse da quelle di cui all'art. 769 cod. civ.) risultanti da atti soggetti a registrazione sia delle liberalità derivanti da atti non soggetti a registrazione perché non formati per iscritto".

In conclusione la Corte ha affermato che:

"a) quanto alle donazioni informali (e alle donazioni indirette non "risultanti" - anche in via di enunciazione - "da atti soggetti alla registrazione") non ricorre il presupposto per la loro sottoposizione a tassazione;
b) quanto alle donazioni indirette risultanti" da atti soggetti alla registrazione" (…), i contribuenti non siano messi al cospetto di un ineludibile obbligo di sottoporle a tassazione (…), bensì sia loro offerta una "opportunità" di sottoposizione a tassazione delle donazioni indirette con riguardo all'evenienza che donante e donatario si trovino a doversi riferire a uno spostamento patrimoniale a titolo gratuito, non assoggettato a tassazione, nel contesto di un procedimento (….) finalizzato all'accertamento di altri tributi la cui maggiore entità, rispetto all'imposta sulle donazioni, "solleciti" il contribuente sotto accertamento di "confessare" la donazione, scontando il relativo carico fiscale, piuttosto che subire il maggior esborso che deriverebbe dalla mancata "confessione" della donazione".


Da cio’ deriva, per quanto puo’ interessare il comune cittadino, il principio di diritto:

"A. In tema di imposta sulle donazioni, l'art. 56-bis, comma 1, del D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, va interpretato nel senso che le liberalità diverse dalle donazioni, ossia tutti quegli atti di disposizione mediante i quali viene realizzato un arricchimento (del donatario) correlato ad un impoverimento (del donante) senza l'adozione della forma solenne del contratto di donazione tipizzato dall'art. 769 cod. civ., e che costituiscono manifestazione di capacità contributiva, sono accertate e sottoposte ad imposta (con l'aliquota dell'8%) - pur essendo esenti dall'obbligo della registrazione - in presenza di una dichiarazione circa la loro esistenza, resa dall'interessato nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, se sono di valore superiore alle franchigie oggi esistenti (Euro 1.000.000 per coniuge e parenti in linea retta, Euro 100.000 per fratelli e sorelle, Euro 1.500.000 per persone portatrici di handicap);

Daniele Zamperini

 
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