Pareri contrastanti tra varie Autorita’ Regionali sui metodi da adottare per ovviare alla carenza di personale e alle eccessive liste di attesa. La Corte costituzionale ha posto pero’ dei punti fermi (n. 153 del 2024)
La Regione Liguria ha promulgato il 28 dicembre 2023 una norma (n. 20) in cui in cui consente in via transitoria e fino al 2025, alle «strutture private accreditate, anche parzialmente, con il Servizio sanitario regionale, di avvalersi dell’operato di dirigenti sanitari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale che abbiano optato per il regime di attività libero professionale intramuraria»
La Corte ha invece affermato che tale disposizione si pone in contrasto col principio fondamentale vincolante per tutte le Regioni, che vieta ai medici che abbiano optato per il rapporto di lavoro esclusivo con il SSN (ai quali quindi viene consentita attività libero professionale solo intramoenia, di svolgere l’Attivita’ Libero-Professionale Intramuraria (ALPI) presso strutture sanitarie private accreditate. Anche nei casi in cui tale possibilita’ sia stata transitoriamente introdotta, è stata sempre ribadita l’espressa esclusione delle strutture sanitarie private accreditate.
Con tale divieto, ribadito negli anni, il legislatore «ha inteso garantire la massima efficienza e funzionalità operativa al servizio sanitario pubblico», evitando che potesse spiegare effetti negativi il contemporaneo esercizio da parte del medico dipendente di attività professionale presso strutture accreditate, con il «pericolo di incrinamento della funzione ausiliaria» della rete sanitaria pubblica, che queste ultime svolgono.
Quindi, in sostanza, viene consentito transitoriamente alle ASL e altri Enti di acquisire dai propri sanitari prestazioni in regime di ALPI al fine di ridurre le liste di attesa con l’ eccezione pero’ della possibilità che le prestazioni acquistate dall’Azienda dai propri dirigenti sanitari in regime di ALPI siano effettuate presso strutture sanitarie accreditate.
Daniele Zamperini
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