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Va dettagliato il certificato di buona salute
Pubblicato da dzamperini in data 10/05/2010 00:00
Normative di interesse sanitario Quando si compila un certificato di buona salute per attivita’ sportiva non agonistica, e’ necessario dettagliare se vi siano elementi di cautela. Non cedere alle pressioni dell’ interessato o dei genitori. (Cassazione n. 3353/2010)

I fatti:
Un minore, nel corso di un allenamento sportivo a  scuola, veniva colto da un grave malore con arresto cardiaco transitorio in seguito al quale riportava una sofferenza cerebrale con lesioni motorie.
La scuola aveva richiesto preventivamente un certificato di buona salute e di idoneita’ all’ attivita’ sportiva non agonistica.
Il medico di famiglia aveva rilasciato tale certificazione generica, senza aggiunte o specificazioni di alcun tipo.

In realta’ il minore era portatore di una cardiopatia ipertrofica non ostruttiva, diagnosticata in seguito a visita cardiologica, e di cui il medico di famiglia era al corrente.Malgrado tale referto i genitori avevano insistito verso il medico (la circostanza era stata dimostrata nel corso del giudizio) per assecondare il figlio che desiderava moltissimo giocare al calcio, tanto da iscriverlo ad un torneo di calcetto.

Il medico non aveva resistito alle pressioni dei genitori, ed aveva rilasciato il certificato.

In seguito alle lesioni riportate dal minore il medico era stato denunciato e il Tribunale aveva condannato il medico al risarcimento del danno biologico conseguente all’ evento, per violazione dell’ obbligo di diligenza previsto dall’  art. 1176 del Codice civile.

La sentenza si uniforma al prevalente  orientamento secondo il quale l’atto medico comporta l’ instaurazione di un rapporto di tipo contrattuale da cui consegue, ad esempio, l’obbligo di informare il paziente di ogni rischio collegato.

Ritiene la Corte che il medico dovesse valutare e correttamente informare il paziente dei rischi che avrebbe corso praticando attività sportiva, tenendo conto del fatto che il certificato poteva   essere utilizzato in svariate attività sportive che potevano essere controindicate.
Quindi era necessario che il medico, adottasse «un dovere superiore di protezione e rifiutare il certificato medico e/o prescrivere ulteriori accertamenti  al fine di delimitare i limiti della pratica sportiva e gli sports praticabili».

Il comportamento del sanitario, quindi, non è stato compatibile con la specifica diligenza richiesta dalla professione,  e cio’ ha comportato il riconoscimento di colpa professionale, attenuata solo in parte dalla responsabilita’ dei genitori (piu’ che dalla loro povertà intellettiva, dal fatto che gli stessi fossero consapevoli della patologia del figlio ma  lo avessero ugualmente iscritto al torneo di calcio.
Il danno pero’ sarebbe stato evitato se il medico avesse indicato quali pratiche sportive con limitato impegno cardiocircolatorio fossero effettivamente alla portata del  ragazzo.
 Il fatto che l’ evento morboso si fosse manifestato gia’ nella fase del semplice riscaldamento confermava la totale impraticabilita’ dell’ attivita’ calcistica del minore, per cui il medico non avrebbe dovuto rilasciare un certificato potenzialmente utilizzabile in ogni pratica sportiva, ma doveva indicare puntualmente le discipline sportive praticabili o quelle da escludere.

In definitiva, e’ importante nei casi dubbi effettuare accertamenti e approfondimenti clinici, e specificare, anche con aggiunte ai moduli prestampati, eventuali indicazioni o controindicazioni aggiuntive, anche se tale comportamento rigoroso puo’ creare tensioni nei rapporti con i pazienti.
Daniele Zamperini
 
 
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