La Corte Costituzionale, con sentenza n. 234 del 2011, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli articoli di legge (D.L. 20 maggio 1993, n. 148, convertito dalla L. 19 luglio 1993, n. 236), nella parte in cui tali norme non prevedono la possibilita’ di opzione per i lavoratori che fruiscono di assegno o pensione di invalidità e che si trovino anche ad avere diritto ai trattamenti di disoccupazione (naturalmente limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato)
Applicando tale sentenza l' INPS, con circolare n. 138 del 26 ottobre 2011, ha fornito istruzioni applicative in merito. Per un corretto esercizio del diritto di opzione l’ assicurato deve presentare all’ Istituto una domanda amministrativa da cui risulti in modo non equivoco la propria volontà di scegliere l'indennità di disoccupazione in luogo dell'assegno ordinario di invalidità. Nel caso in cui la situazione di invalidita’ si vada a concretizzare in epoca successiva alla domanda di indennità di disoccupazione o durante il periodo di fruizione dell'indennità medesima, possono esercitare la facolta’ di opzione ( mediante richiesta scritta) entro 60 giorni dalla data in cui è stato notificato il provvedimento di accoglimento della domanda di assegno ordinario di invalidità. Nel caso che l’ opzione non venga esercitata, oppure venga esercitata in ritardo, dovra’ essere effettuata un calcolo di compensazione.
In ogni caso di opzione a favore dell'indennità di disoccupazione, l'erogazione dell'assegno ordinario di invalidità resta sospesa per tutto il periodo di fruizione della predetta indennità. L’ INPS sottolinea che la sentenza della Corte Costituzionale si applica esclusivamente ai rapporti ancora pendenti tra l'assicurato e l'Inps a decorrere dal giorno della sua pubblicazione. Tutto cio' salvo naturalmente modifiche normative, sempre possibili in questo convulso periodo. Daniele Zamperini |