In caso di infiltrazioni provenienti dalla colonna di scarico, e’ a carico del Condominio anche il tratto di raccordo tra la colonna verticale e le singole tubazioni degli appartamenti. (Cassazione II Civile n. 778/2012) Daniele Zamperini
I fatti: in un un condominio si era rotta la “braga” di raccordo tra la colonna verticale dell’ acqua (di proprieta’ del condominio) e l’ impianto di un singolo appartamento (di proprieta’ invece del singolo condomino). Si erano verifacate delle infiltrazioni negli appartamenti sottostanti e si era innescata una lite sulla proprieta’ della braga di raccordo e conseguentemente dell’ attribuzione degli oneri economici di riparazione dei danni: il condominio o il singolo condomino?
Il Tribinale di merito aveva dato ragione al singolo, stabilendo che il tratto di raccordo fosse parte integrante della colonna condominiale discendente
Il Condomionio era ricorso in Cassazione, ma la Suprema Corte confermava quanto stabilito dai giudici di merito, stabilendo che, in caso di infiltrazioni, la proprietà della braga di racccordo è del condominio data la sua funzione prevalente di raccordo senza cui il funzionamento della colonna verticale sarebbe venuto meno.
"può considerarsi circostanza pacifica che la fessurazione che ha dato origine all'infiltrazione di cui è causa sia collocata nella braga che funge da collegamento tra la colonna verticale di scarico (pacificamente condominiale) e gli scarichi collegati agli appartamenti dei resistenti … Il Tribunale ha ritenuto di considerare condominiale la braga in questione in relazione alla sua funzione, ritenuta prevalente, di raccordo tra le singole parti e la conduttura verticale di scarico. E' appena il caso di osservare che, in assenza della braga in questione, non vi sarebbe raccordo tra le tubazioni di scarico verticale poste in corrispondenza dei singoli piani dell'edificio condominiale. Occorre anche considerare che l'intervento su detto raccordo deve essere operato sulla condotta verticale, mentre qualsiasi intervento sui tubi di scarico delle singole unità immobiliari fino al raccordo in questione…”
In definitiva quindi si e’ data prevalenza alla specifica conformazione della colonna verticale di scarico della quale fa parte proprio la braga di collegamento rispetto alla funzione di collegamento con gli scarichi delle singole unità immobiliari. La Corte conclude che la proprietà dei tubi di scarico dei singoli condomini sulla colonna verticale è limitata fino al punto del loro raccordo con l'innesto nella stessa, cioe’ all’ innesto con il tubo di collegamento. |