Il conducente di una moto che non abbia obbligato il passeggero ad indossare il casco, rischia una condanna penale in caso di incidente (Cassaz. IV penale n. 43449/12). Daniele Zamperini
I fatti: un motociclista siciliano si era schiantato con la propria moto contro un compattatore. A seguito dell'impatto la passeggera (che non aveva indossato il casco) era stata sbalzata via ed era morta dopo aver battuto la testa.
Il Tribunale condannava il motociclista ad un anno di reclusione per omicidio colposo. In Appello la condanna veniva confermata.
Ricorreva quindi in Cassazione sostenendo che non stava a lui l’ obbligo di verificare l’ uso del casco del passeggero in quanto "la responsabilità del conducente, per il mancato rispetto da parte del passeggero dell'obbligo di indossare il casco, è prevista solo in caso di minorenne dal comma due dell'art. 171 del Codice della strada".
La Cassazione respingeva il ricorso sottolineando invece l’ obbligo del centauro di controllare l’ uso del casco ( "correttamente è stato addebitato all'imputato l'omesso controllo dell'uso del casco da parte della passeggera") rilevando, tra l’ altro, come vi fosse stato anche un eccesso di velocità.