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La ASL risponde dell' errore del convenzionato?
Pubblicato da dzamperini in data 11/04/2015 00:00
Normative di interesse sanitario E' stata diffusa con grande clamore la recente sentenza  che ha stabilito che la ASL e' responsabile in solido col medico curante dei danni da questi provocati al suo assistito.  (n . 6243/2015 della III sezione di Cassazione). Cosa puo' cambiare, per il medico?
Daniele Zamperini

Il 27 marzo 2015 la Cassazione ha emesso un principio di diritto definito da alcuni "epocale" e che porta ad un netto cambiamento di rotta rispetto a pronunce precedenti affermando la responsabilita' della ASL sull' opera del medico convenzionato.

Va pero' sottolineato innanzitutto che la stessa Cassazione si fosse espressa precedentemente in modo diametralmente opposto: (si veda ad es. Cass. penale , sez. IV, sentenza 23.09.2008 n° 36502); in questa sentenza la Corte sottolinea invece che la ASL non esercita alcun potere di vigilanza, controllo e direzione sul medico convenzionato, il quale è del tutto libero sia nella predisposizione dell’organizzazione che mette a disposizione del paziente, sia nella scelta delle cure da praticare.
La Corte del 2008 nega anche la responsabilità derivante dal cosiddetto “contatto sociale” fra quest'ultima ed il paziente, con conseguente insorgenza di un rapporto obbligatorio: " Il professionista non è una longa manus della ASL né quest'ultima può essere considerata un imprenditore o, comunque, un committente che organizza l'attività dei suoi collaboratori o del proprio personale”. Ne deriva che “non ricorre tra il paziente e la ASL (come avviene, invece, secondo la giurisprudenza prevalente, fra il paziente e la casa di cura...  il cd. contratto di spedalità in virtù del quale ...  costituendosi un rapporto atipico da cui discende una responsabilità della struttura medesima ai sensi dei summenzionati artt. 1228 e 2049 c.c..”... “unico debitore del "servizio sanitario" (ribadisce la Corte nel 2008) "deve essere considerato il medico, dovendosi escludere la ricorrenza di qualunque relazione fra l'azienda sanitaria ed il paziente”.

Del tutto opposta la sentenza attuale (6243/2015), ove viene invece affermato il principio di diritto: "l'ASL è responsabile civilmente, ai sensi dell'art. 1228 cod. civ., del fatto illecito che il medico, con essa convenzionato per l'assistenza medico-generica, abbia commesso in esecuzione della prestazione curativa, ove resa nei limiti in cui la stessa è assicurata e garantita dal S.S.N. in base ai livelli stabiliti secondo la legge".

Stara' ai giuristi (e soprattutto alle Corti di merito, preposte all' attuazione delle norme, stabilire la reale portata di questa "rivoluzione" ;  vanno pero' sottolineati alcuni aspetti.

Prima considerazione: questa sentenza e' assolutamente importante per gli utenti (che vedono garantito un risarcimento  integrale e certo, nonche' per gli avvocati che possono indirizzare le richieste risarcitorie a piu' di un soggetto di cui uno (la ASL) certamente solvibile rispetto al singolo sanitario. Potrebbe pero' conseguirne un aumento dei contenziosi.

Va poi considerato che il medico, nella sentenza in oggetto,  non viene esentato dagli obblighi risarcitori, essendo stata la ASL inserita come responsabile "in solido" .non escludendosi percio'la possibilita', in certi casi, di rivalsa.

Tutto considerato, alla luce di queste ultime disposizioni, i tempi sono probabilmente maturi per effettuare una netta "sterzata" sulla problematica della responsabilita' sanitaria, di cui tanto si parla e che produce danni ingenti anche per la diffusione delle famigerate tecniche di "medicina difensiva".
Sulla linea di questa sentenza diventa plausibile adottare anche per i medici convenzionati territoriali, un regime analogo a quanto gia' previsto per molti medici dipendenti pubblici. In caso di supposto errore medico verrebbe cioe' chiamata a risarcire l' eventuale danno in primo luogo la ASL. Solo in secondo tempo e solo nel caso di dolo o colpa grave verrebbe effettuata una eventuale rivalsa nei confronti del medico (e della sua assicurazione personale). Un argomento da valutare da parte degli organismi sindacali medici.

Potrebbe essere la soluzione per una situazione che crea tanto timore e disaffezione da parte dei sanitari, con una drastica riduzione delle tecniche di medicina difensiva con risparmio per la collettivita'.

Daniele Zamperini

 
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