Dopo una raffica di pareri discordanti tra le varie Autorita’ (Amministrazioni Comunali, Tribunali, Garante Privacy ecc.) la Cassazione ha infine posto il punto fermo sulla questione: la targa dell’ auto e’ un dato personale e come tale va tutelato e non va diffuso senza validi motivi (Cass ord. N. 4648 del 21 febbraio 2024)
I fatti: Un Comune italiano pubblica sul suo sito la documentazione fotografica relativa a una violazione del Codice della strada in cui pero’ era leggibile anche la targa di un altro veicolo, estraneo alla violazione.
Il Garante per la Privacy, a seguito della segnalazione pervenuta dal contravventore, ha emesso una sanzione nei confronti del Comune ritenendo che "tale pubblicazione ha comportato un trattamento di dati personali non pertinenti ed eccedenti il perseguimento delle finalità di accertare la violazione delle disposizioni in materia di segnaletica stradale".
Il Comune presenta ricorso in Tribunale, il quale invece osservava (al contrario) che l'unico elemento oggetto di pubblicazione lesivo di dati personali era consistito nel numero di targa di un veicolo estraneo al procedimento e che il numero della targa, senza alcuna indicazione circa il conducente, non poteva farsi rientrare nel novero dei dati personali meritevoli di tutela, annullando così il provvedimento emesso dal Garante nei confronti dell'amministrazione comunale.
Il Garante a sua volta impugnava la sentenza, ribadendo che la targa di un autoveicolo sia da annoverarsi pacificamente tra i dati personali perché, sul piano normativo, ai sensi del d. lgs. n. 196 del 2003, art. 4, comma 1, lett. B) e C), per "dato personale" si intende qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso il numero di identificazione personale, e per "dati identificativi" si intendono i dati personali che permettono l'identificazione diretta dell'interessato.
Alla fine la Cassazione esprime la parola definitiva sulla questione, accogliendo il ricorso del Garante e annullando la sentenza del Tribunale.
La targa automobilistica, viene sottolineato, è un dato che consente l'identificazione diretta del proprietario mediante il collegamento funzionale, ai fini identificativi, tra i dati personali e la persona fisica. E’ pur vero che l’ effettivo utilizzatore del veicolo potrebbe non essere l'intestatario ma un altro soggetto; e’ anche vero che l’ intestatario potrebbe coincidere con una persona giuridica (soggetto non meritevole della tutela in questione), ma - ricordano i giudici - il numero di targa dei veicoli costituisce in una percentuale statisticamente preponderante un dato personale idoneo a risalire all'utilizzatore, consentendone la profilazione.
Nel caso i oggetto la visualizzazione della targa di un veicolo estraneo alla violazione contestata, si colloca nell'ambito di un più ampio rilievo fotografico che, unitamente agli altri elementi confluiti nello stesso (quali luogo ed ora della ripresa), appare idoneo a consentire una profilazione.
Il Tribunale, quindi, avrebbe dovuto verificare se tale trattamento esorbitasse i principi e le modalità fissate dalla norma in materia di tutela dei dati personali; assumeva rilievo anche il fatto che il numero di targa venne poi comunicato all'esterno mediante l'esposizione sul sito internet di una fotografia. Andava quindi accertato se ricorresse la necessità del trattamento nonché la pertinenza e non eccedenza dei dati trattati proprio rispetto alla finalità.
Osservazione personale di un comune cittadino: in poche parole da quanto detto sopra deriverebbe l’ obbligo, per ciascun Ente o individuo che pubblichi foto o filmati, di oscurare o mascherare le targhe automobilistiche che venissero casualmente a trovarsi nel campo dell’ immagine. In effetti molti Enti operano gia’ in tal senso; dovranno adeguarsi anche i privati che operano sui social. Daniele Zamperini
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