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Una canna fumaria troppo vicina comporta danno risarcibile
Pubblicato da dzamperini in data 03/04/2012 00:00
Normative di interesse sanitario
Il proprietario dell' appartamento che ha installato la canna fumaria a meno di 10 metri di distanza dall’ appartamento del vicino producendo immissioni che superano la normale tollerabilita’ devono risarcire il danno, anche se in occasione della CTU non si rilevavano immissioni dannose a causa della mancanza di vento (Cass. II Civ. n. 18262/2011)
Daniele Zamperini



I Fatti: il proprietario di un appartamento aveva posizionato l'impianto ad una distanza di 3,5 metri dall'appartamento limitrofo. Denunciato dai vicini, veniva condannato dai giudici di merito sia in primo che in secondo grado.
Ricorrendo in Cassazione, le sentenze di merito venivano confermate. La Corte spiegava che "il giudice di appello ha dato conto, infatti, sulla base della C.T.U., che la prossimità della canna fumaria all'appartamento degli attori (distante appena tre metri e mezzo) e l'uso della canna fumaria per il riscaldamento domestico e per la cottura dei cibi, comportava il superamento di tale limite, non rilevando che, in occasione dell'esperimento peritale, non fossero state constate immissioni di fumo a causa della mancanza di vento".
I giudici sottolineavano che “sia stata superata la soglia della normale tollerabilità delle immissioni, anche con riferimento alla violazione della distanza minima della canna fumaria rispetto all'immobile degli attori, distanza che il regolamento edilizio stabiliva in 10 metri. Tale violazione risulta correttamente apprezzata dal giudice assieme agli ulteriori accertamenti emersi dall'indagine peritale per ritenere le immissioni nocive e superiori al limite della normale tollerabilità, considerato che detta distanza minima mira ad evitare comunque un danno alla salubrità e sicurezza del fondo del vicino".

Il fatto che non fosse stata rispettata la distanza dettata dal regolamento edilizio provocava quindi una sorta di “presunzione di nocivita’” anche se all’ atto della verifica peritale non erano state rilevate esalazioni nocive.

 
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