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Lo specializzando risponde dei suoi errori, altrimenti deve astenersi
Pubblicato da dzamperini in data 27/06/2012 00:00
Normative di interesse sanitario Non costituisce giustificazione, per lo specializzando che commette errori in corsia, la pretesa che si trovi li’ solo per formazione: ne deve rispondere e deve rifiutare di effettuare mansioni di cui non si senta in grado, altrimenti se ne assume piena responsabilita’
( Cass. IV Penale n. 6981/2012)
Daniele Zamperini

La Cassazione ha convalidato le condanne inflitte dai giudici di merito ad una dottoressa che, frequentando una corsia ospedaliera per conseguire la specializzazione, aveva cagionato con condotte colpose gravi lesioni ad un bambino malato di tumore, con diagnosi improprie e cure inadeguate.
La difesa della dottoressa ne sostenva la non incolpabilita’ in quanto a suo dire il suo ruolo era solo quello di praticare il tirocinio di formazione e non era responsabile di eventuali errori commessi dietro disposizione del medico strutturato.
La Corte ha respinto questa argomentazione, in quanto la presenza in ospedale della specializzando non è limitata alla sola formazione professionale ma anche allo svolgimento di attivita’ mediche che, qualora non si senta in grado di svolgere, può comunque decidere di evitare astenendosi.
Ha quindi confermato le condanne del medico strutturato e della dottoressa (condannata a due mesi) in base al principio della “colpa per assunzione" (che si puo’ sitentizzare in poche parole nel concetto “se non so fare una cosa me ne astengo, se la faccio me ne assumo la responsabilita’”).
Dice la Corte: "il medico specializzando non e' presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non e' una mera presenza passiva ne' lo specializzando puo' essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia".
(Si tratta della cosiddetta “autonomia vincolata”, come gia’ espresso in precedenti sentenza della Cassazione (Cass. Sezione IV, n. 32424 del 10.7.2008) ).
Se lo specializzando - osserva ancora la Corte nella sentenza in oggetto - "non e' o non si ritiene in grado di compiere le attivita' deve rifiutarne lo svolgimento perche' diversamente se ne assume le responsabilita'".
 
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