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Responsabile il chirurgo anche per imperizia, se e’ grave
Pubblicato da dzamperini in data 13/11/2023 00:00
Medicina Clinica



Come e’ noto, il medico e’ perseguibile per imperizia solo se questa rivesta i caratteri della gravita’. 
Non e’ facile graduare questo aspetto, che spesso va preso in considerazione caso per caso. E’ gravemente responsabile per grave imperizia il chirurgo che nel praticare una laparoscopia sbaglia l'inclinazione dello strumento ed esercita una pressione eccessiva sull’ aorta addominale con morte del paziente (Cass. 20652/2022)


I Fatti: 
Un medico veniva condannato sia in primo grado che in appello per omicidio, a seguito della morte di una paziente sottoposta a laparoscopia per la riparazione di un laparocele.
Nell'eseguire l'intervento, avrebbe agito con grave imperizia, perché nell'introdurre nell'addome il trocar ottico sbagliava il punto di ingresso, agendo con forza e rapidità eccessive tanto che lacerava l'aorta addominale sottorenale.

Nel ricorso in Cassazione il medico sosteneva che fosse stata mal valutata la gravita’ della colpa che, a suo dire, non presentava i connotati di gravita, per cui andava considerata l’ esimente dell’ imperizia lieve sulla base delle leggi Balduzzi e Gelli-Bianco. A suo dire sul punto non era stata fornita un'adeguata motivazione, non tenendosi conto della complessità dell'intervento dovuta all'obesità della paziente. 
Sosteneva inoltre che la colpa non poteva essere addebitata solo a lui ma andava condivisa con gli altri  membri dell'equipe. 

La Cassazione respingeva il ricorso.

Gli Ermellini sottolineavano come, in materia di responsabilità medica, il decreto Balduzzi abbia introdotto "il parametro di valutazione dell'operato del sanitario costituito dalle linee-guida e dalle buone pratiche clinico-assistenziali" e come la successiva legge Gelli Bianco abbia previsto "una causa di non punibilità qualora il medico agisca per imperizia ma nel rispetto delle linee guida applicabili al caso concreto."

Nell'interpretare quest'ultima regola tuttavia la Corte chiariva che la causa di non punibilità prevista da questa norma per i fatti inquadrabili ai sensi degli articoli 589 e 590 c.p non sia applicabile "né ai casi di colpa da imprudenza e da negligenza, né quando l'atto sanitario non sia per nulla governato da linee-guida o da buone pratiche, né quando queste siano individuate e dunque selezionate dall'esercente la professione sanitaria in maniera inadeguata con riferimento allo specifico caso, né, infine, in caso di colpa grave da imperizia nella fase attuativa delle raccomandazioni previste dalle stesse."

Nel caso in oggetto emergeva chiaramente la gravità dell'imperizia del medico considerato che "la lunghezza del trocar, pure prendendo in considerazione quella di 15 cm, è inferiore alla distanza che intercorre tra aorta e punto di ingresso dello strumento, in quanto la differenza tra la lunghezza del trocar e la posizione dell'aorta è pari a quasi 4 cm, per cui il (...) non avrebbe potuto attingere l'aorta se non imprimendo una notevole pressione sul trocar."

Errata quindi la pressione esercitata e l'inclinazione di ingresso dello strumento, non conforme a nessuna buona pratica medica. 

Confermata quindi la responsabilita’ del medico senza l'esimente della colpa lieve

Daniele Zamperini

 
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